Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della
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-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento
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L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni. La
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Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle
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presidente e il vice presidente durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra
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composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice
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Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica. I deputati regionali
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si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica ».